Art. 44.
(Isolamento).

      1. Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo è ammesso:

          a) quando è prescritto per ragioni sanitarie;

          b) durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune;

          c) per gli imputati durante le indagini preliminari per un tempo limitato e breve e se vi sono ragioni di cautela processuale: sia il tempo che le ragioni indicati devono essere specificati nel provvedimento della

 

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autorità giudiziaria procedente, impugnabile come provvedimento sulla libertà personale.

      2. L'isolamento diurno nei confronti dei condannati all'ergastolo non esclude l'ammissione degli stessi alle attività lavorative, nonché di istruzione e formazione diverse dai normali corsi frequentati dagli altri reclusi. I periodi di detenzione trascorsi in situazione di isolamento, anche se solo di fatto, diversi da quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono computati sulla durata di tale sanzione. La esecuzione della stessa può essere sospesa nei casi in cui, per le condizioni fisiche o psichiche della persona, la esecuzione medesima non possa essere sostenuta senza rischi dall'interessato; si provvede ai sensi dell'articolo 684 del codice di procedura penale. La sanzione predetta deve essere posta in esecuzione sollecitamente e comunque prima che si sia avviato il percorso di reinserimento sociale con la fruizione dei benefìci, a cominciare dai permessi di risocializzazione.
      3. Il regolamento specifica le modalità di attuazione dell'isolamento nei vari casi indicati al comma 1. Sono assicurate le normali condizioni di vita, di alimentazione, di igiene e di assistenza. Non deve essere compromesso il rispetto della dignità della persona.
      4. La situazione di isolamento dei detenuti e degli internati deve essere oggetto di particolare attenzione, con adeguati controlli giornalieri nel luogo di isolamento, da parte sia di un medico, sia di un componente del gruppo di osservazione e trattamento, e con vigilanza adeguata da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
      5. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, non possono essere attuate forme di isolamento anche temporaneo. Particolarmente ciò non deve avvenire nei casi di cui al comma 6 dell'articolo 13 e più in generale nelle situazioni individuali di criticità descritte nell'articolo 124, nelle quali vanno ricomprese anche quelle di cosiddetto «isolamento volontario», non risolvibili

 

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con l'assegnazione alle sezioni protette di cui all'articolo 121.